Superbonus 110% e Asseverazione: l’Assicurazione Professionale Ingegneri
Indice dei Contenuti
Gli ingegneri che rilasciano le asseverazioni necessarie all’ottenimento del Superbonus 110% devono essere in possesso di una Polizza RC Professionale. Visita qui la nostra area dedicata alle Professioni Tecniche.
Il Superbonus 110% si aggiunge alle misure simili già in vigore, ossia le detrazioni previste per le operazioni di recupero del patrimonio edilizio, comprese quelle per la riduzione del rischio sismico (il cosiddetto Sismabonus) e la riqualificazione energetica degli edifici (Ecobonus).
Ma quanto costa un’Assicurazione Professionale Ingegneri?
Per scoprirlo non devi fare altro che compilare il nostro modulo informativo.
Bastano pochi dati e avrai modo di confrontare le migliori assicurazioni online per ingegneri.
Scontopolizza.it ti permette di visionare in modo semplice e veloce i preventivi delle migliori compagnie italiane.
Scopri tutte le coperture dell’Assicurazione Professionale Ingegneri.
L’asseverazione per ottenere il Superbonus 110%: come proteggersi con ScontoPolizza
L’asseverazione non è altro che la certificazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati e della congruità delle spese necessarie agli interventi agevolati.
In base al decreto Rilancio, per i tecnici qualificati responsabili dell’asseverazione sono previste nuove responsabilità, quindi nuovi rischi.
Non sono pochi, infatti, i timori dei professionisti, che incorrono in una sanzione amministrativa da 2.000 a 15.000€ per ciascuna asseverazione infedele.
Inoltre, sono tenuti a risarcire i clienti dagli eventuali danni causati dalla propria attività.
Il certificato di asseverazione, rilasciato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, dimostra che i lavori effettuati rispondono ai requisiti richiesti a livello tecnico.
Ma non è tutto: l’asseverazione deve essere rilasciata da un tecnico qualificato che abbia una Polizza di Responsabilità Civile Professionale con un limite massimo adeguato alla propria attività o numero di certificazioni, comunque non inferiore a 500.000,00€.
Come proteggersi dai rischi dell’asseverazione con ScontoPolizza
Come abbiamo detto, il ruolo dell’asseveratore risulta di fondamentale importanza per l’ottenimento delle detrazioni fiscali.
Ma diversi professionisti si interrogano proprio sulla Polizza RC: come essere sicuri del fatto che l’assicurazione sia adeguata per l’asseverazione?
ScontoPolizza ti offre una soluzione rapida e sicura, fornendoti una garanzia di asseverazione allegandola a una polizza qualsiasi.
La procedura è semplicissima: compila il form e verrai ricontattato dal nostro team!
Chi sono i tecnici qualificati per le asseverazioni?
Come previsto dal Mise, un tecnico qualificato, in grado cioè di rilasciare un’asseverazione, può essere un ingegnere, un architetto, un geometra ecc.
Ovvero, chi possiede l’abilitazione per la progettazione di impianti, edifici, ecc., ed è iscritto al relativo ordine professionale.
Sempre sulla base del decreto del Mise, i tecnici qualificati hanno l’obbligo di redigere l’asseverazione sugli appositi modelli e trasmetterli all’Enea entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.
C’è almeno una buona notizia per i professionisti: i loro onorari rientrano nella detrazione al 110% – anche con sconto in fattura o con cessione del credito.
Superbonus 110%: il visto di conformità
Per gli interventi relativi all’efficientamento energetico e ai lavori antisismici, per avvalersi dello sconto in fattura e della cessione del credito, bisogna acquisire il visto di conformità: un documento che certifichi la sussistenza dei presupposti necessari per il Superbonus al 100%.
Tale visto di conformità viene rilasciato dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, periti commerciali, ragionieri e consulenti del lavoro, oltre che dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF imprese.
Al fine di rilasciare il visto di conformità, i professionisti fiscalisti dovranno attestare la presenza delle asseverazioni firmate dai tecnici qualificati.
L’importanza della Polizza RC Professionale
Per legge, tutte le professioni per le quali esiste un albo o un ordine (medici, avvocati, ingegneri, commercialisti, ecc.) devono essere tutelate da una Polizza RC Professionale obbligatoria.
Ma la stipula di una Polizza RC Professionale è consigliabile anche per altre tipologie di lavori: un’assicurazione professionale specifica è indispensabile per svolgere la tua attività al sicuro. Come sappiamo, non esiste lavoro del tutto esente da rischi.
La Polizza RC Professionale protegge il tuo patrimonio personale in caso di danni causati a terzi, come i clienti o i collaboratori.
È possibile, infatti, che durante lo svolgimento della propria attività professionale si vada incontro alla possibilità di un danno, che può avere le cause più diverse, dalla semplice inadempienza fino alla colpa grave.
In tutti questi casi, la compagnia assicurativa rimborserà le spese sostenute dal professionista per risarcire le persone o le imprese danneggiate.
RC Professionale: linee guida
Vediamo qui di seguito i punti che devi conoscere prima di sottoscrivere la tua polizza:
- Massimale: è quella cifra fino alla quale sei coperto dalla compagnia. Una Polizza RC Professionale ha massimali variabili che vanno da 250.000€ fino a 2.000.000€ e anche di più, in base al tipo di rischio di una determinata professione
- Franchigia: è quella parte del danno che resta a carico del medico, dell’avvocato o dell’ingegnere. Nel caso delle polizze per professionisti è un parametro da non sottovalutare: in un’Assicurazione RC Professionale la franchigia può andare dai 250€ fino ai 2500€
- Retroattività: il periodo di retroattività di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale può andare dai 2 ai 10 anni; talvolta può essere anche illimitato. La sua funzione è presto detta: tutelarti nel caso in cui ti arrivi una richiesta di risarcimento “oggi” per una prestazione professionale che hai svolto in passato
Superbonus al 110%: contenuti legislativi del decreto Rilancio
Vediamo di capire meglio i contenuti legislativi del decreto Rilancio in merito al Superbonus.
Le misure riguardanti l’edilizia, in particolare quelle riguardanti il Superbonus al 110%, sono contenute nell’articolo 119 («Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici») e nell’articolo 14 del decreto legge 4/6/2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 («Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica»).
I decreti attuativi relativi al Superbonus del 110% sono due (ancora da pubblicare in Gazzetta ufficiale per l’entrata in vigore): il decreto Asseverazioni e il decreto Requisiti Tecnici.
Superbonus: chi sono i soggetti beneficiari
L’obiettivo di questi decreti è l’identificazione delle procedure da seguire per l’ottenimento del Superbonus al 110% per i lavori riguardanti la riqualificazione energetica degli edifici e il loro adeguamento antisismico.
Attenzione: la detrazione non spetta nei casi in cui l’immobile faccia parte della categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9).
Il Superbonus compete ai proprietari o detentori dell’immobile oggetto di intervento, sulla base di un titolo adeguato nella fase di inizio dei lavori o al momento del sostenimento della spesa.
Vediamo allora quali sono i soggetti beneficiari delle detrazioni:
- il proprietario
- il nudo proprietario o il titolare di altro diritto di godimento (come usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- il detentore dell’immobile sulla base di un contratto di locazione o di comodato, comunque in possesso del consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori
- i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile
In particolare, il Superbonus è previsto per gli interventi realizzati dai seguenti soggetti:
- condomini
- persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari
- Istituti autonomi case popolari(IACP)
- cooperative di abitazione a proprietà indivisa
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383
- associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c, del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242
- comunità energetiche rinnovabili