Polizza responsabilità civile avvocati
La polizza assicurativa di responsabilità civile, riservata alla categoria professionale degli avvocati, è stata recentemente adeguata in conformità a quanto predisposto dal decreto n°238 del 22 settembre 2016 (inserita all’interno della Gazzetta Ufficiale l’11 ottobre dello stesso anno) e successive modifiche.
Di fatto, ogni contratto di questo tipo prevede oggi la necessità di essere stipulato nella forma “CLAIMS MADE”, ovverosia, capaci di coprire le richieste di un eventuale risarcimento, portate avanti contro l’assicurato nel corso del periodo di assicurazione e da lui stesso denunciate agli assicuratori, nel medesimo intervallo di tempo, purché siano conseguenza di fatti, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta da contratto. In questo modo, quindi, si assicurano le richieste di risarcimento avanzate contro gli assicurati, anche se relative ad atti illeciti verificatesi prima dell’inizio della copertura.
Il contratto di assicurazione professionale RC, poi, viene supervisionato in collaborazione con la Lloyd’s di Londra e con i suoi molteplici servizi annessi come ad esempio customer care o gestione sinistri, con i quali è possibile ottenere delle coperture personalizzate alla singola esigenza di ciascun soggetto.
Attraverso la sottoscrizione della polizza RC, vengono assicurati il libero professionista, lo studio associato, l’associazione professionale o la società di professionisti, comprendendo tutti i soci e i partner connessi ad essa.
CHE COSA ASSICURA LA POLIZZA E QUALI SONO LE CONDIZIONI
La polizza assicurativa professionale RC è in grado di tutelare l’avvocato da tutte le perdite, che lo stesso dovrà pagare, in quanto civilmente responsabile del danno prodotto nei confronti di terzi, dai costi e dalle spese dovute a rimborsi di provvedimenti giudiziali, derivanti da qualsiasi atto colposo, presunto o effettivo che sia e dall’esercizio della professione. Sono esclusi dalla possibilità di risarcimento, gli eventi e le circostanze note all’assicurato, ma non dichiarate nel questionario, nonché, gli assicurati non iscritti regolarmente all’Albo degli avvocati, con autorizzazione sospesa, oppure cancellata.
Per quanto riguarda, invece, le condizioni del contratto, il decreto dispone un massimale minimo in base alla tipologia di avvocato (opportunamente suddivisa in singolo professionista o studio legale) e al fatturato percepito. Si parte da una base di 350.000 euro per un solo professionista, con fatturato inferiore ai 30.000 euro, per poi arrivare ad un massimo di € 10.000.000 per anno e € 5.000.000 per sinistro nel caso di uno studio associato con più di 10 professionisti.
Rimangono a carico dell’assicurato, al contrario, il pagamento dello scoperto e della franchigia, il cui costo parte dai 1000 euro ed è modulabile a seconda delle più svariate esigenze dell’avvocato.
In definitiva, il decreto stabilisce anche una retroattività illimitata e una postuma decennale. La retroattività illimitata permette l’estensione della copertura delle varie prestazioni professionali, svolte anche in passato, in modo da garantire una tutela rassicurante anche in un periodo antecedente alla data di stipula del contratto.
Mentre la postuma decennale si determina per cessazione definitiva dell’attività, per scioglimento dello studio, oppure in caso di decesso dell’assicurato.
A sostegno dell’avvocato, inoltre, il decreto assicura che la polizza, non debba prevedere clausole di recesso dal contratto da parte degli assicuratori a seguito della denuncia di un sinistro o del suo possibile risarcimento.