Manutenzione Del Condominio: l’Amministratore e la Sicurezza “fai da te”
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Quali Rischi Corre l’ Amministratore di Condominio Durante I Lavori Di Manutenzione?
Hai mai pensato a quanto ti può costare cara la sicurezza “fai da te” quando si tratta di avviare dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del condominio?
Purtroppo non sono pochi i casi in cui l’affido di lavori in quota a un operaio non qualificato, e senza le protezioni previste dalla legge, si trasformano in tragedia, con la morte del lavoratore e una condanna dell’ amministratore di condominio per omicidio colposo (Cass. pen., sez. IV, 21 settembre 2017, n. 43452).
Alcuni amministratori di condominio decidono -purtroppo- di affidarsi a un’impresa per la manutenzione ordinaria delle parti comuni del fabbricato basandosi quasi esclusivamente su un parametro:
il prezzo.
“Più basso è il prezzo e più si risparmia”, sì, è vero ma così facendo si dimentica spesso di valutare con attenzione la serietà e la professionalità della ditta a cui vengono affidati i lavori di manutenzione.
Adottando questa forma mentis, però, l’amministratore dello stabile finisce con il non esaminare nel dettaglio quali tipi di garanzie l’impresa edile incaricata offre al condominio e ai suoi stessi dipendenti in materia di sicurezza.
Così facendo, si rischia seriamente di pagare cara la scelta di essersi affidati a una ditta poco professionale, o peggio ancora, ad un operaio autonomo inesperto, sicuramente vantaggiosa sul versante economico, ma che non è in grado di garantire la sicurezza dei lavoratori.
Evita di dover rimpiangere il fatto che non hai deciso di spendere di più in quella occasione.
Nel caso specifico, è stato un amministratore di condominio a farne le spese.
A causa della sua imperdonabile leggerezza è stato ritenuto responsabile del reato di omicidio colposo.
Il processo penale ha infatti dichiarato l’amministratore responsabile del fatto-reato e lo ha condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.
In particolare, all’imputato («quale amministratore di condominio e committente dei lavori»), e a un condomino («quale procacciatore del lavoro e di materiale e fornitore delle attrezzature utilizzate»), si addebitava la responsabilità di avere causato la morte di un operaio, precipitato dal terrazzo del condominio, a causa dell’assenza di opere per la prevenzione della caduta dall’alto e per il mancato uso della cintura di sicurezza, che avrebbe dovuto essere indossata dall’operaio insieme alla fune di trattenuta.
Ma di quai colpe era responsabile l’amministratore e il condomino?
• omessa verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’ operaio
• omessa predisposizione in fase di progettazione di un documento di valutazione dei rischi indicante le misure adottate per eliminarli
• il condomino, in qualità di procacciatore e, quindi, di datore di lavoro, è stato colpevole di non avere fornito al lavoratore tutte quelle attrezzature idonee a garantire le condizioni di sicurezza sul posto di lavoro ed a prevenire il rischio di cadute dall’alto
Responsabilità dell’Amministratore di Condominio
L’amministratore di condominio è titolare di una “posizione di garanzia” nei confronti del lavoratore che opera nello stabile.
Pertanto, essendo anche il committente, ossia la persona che ufficialmente affida i lavori edili a un operaio, l’amministratore può scegliere, per risparmiare, di effettuare le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in economia.
In che modo?
Avvalendosi della prestazione di un lavoratore autonomo di non verificata professionalità.
Talvolta, questi lavoratori eseguono le opere in assenza di qualsiasi presidio anti-caduta, anche quando si trovano ad affrontare lavorazioni in quota superiore a 2 metri.
Se questo lavoratore dovesse -e purtroppo è successo- cadere e morire, l’amministratore risulterebbe responsabile in quanto:
a) aveva dato, in qualità di committente, incarico alla vittima di svolgere lavori condominiali
b) non aveva verificato in alcun modo la formazione, le competenze e l’idoneità tecnico-professionale dell’operaio deceduto
c) non aveva controllato che l’operaio si trovava sprovvisto, nonostante si trattasse di lavori sostanzialmente in quota, di qualunque tipo di precauzione
Se l’Amministratore di Condominio è dotato di una Polizza di Responsabilità Civile Professionale, le somme che l’amministratore dovrà risarcire alla famiglia dell’operaio deceduto saranno prese in carico dalla compagnia assicurativa e non saranno sottratte dal suo patrimonio personale.