LEGGE GELLI-BIANCO: ECCO COME CAMBIA LA RESPONSABILITA’ MEDICA
Introdotta l’8 marzo del 2017 in sostituzione della precedente normativa, prevista dall’articolo 3 del D.lg. n° 189 del 2012 (cd. decreto “Balduzzi”), la Legge Gelli-Bianco ha permesso l’inserimento all’interno del codice penale dell’art. 590sexies, che riguarda la responsabilità penale colposa per morte o lesioni, derivanti da attività di competenza medica.
Lo scopo principale, per il quale è stata predisposta questa nuova legge, è quello di obiettare e approfondire, dinamicamente, le vicende riguardanti il contenzioso medico legale, situazione, che ha portato negli ultimi tempi ad un aumento progressivo del costo verso le compagnie d’assicurazioni e verso le rispettive polizze per i liberi professionisti o per le strutture sanitarie. Non a caso, l’elemento di maggiore novità introdotto nell’ordinamento da Gelli e Bianco, riguarda la possibilità di esclusione della punibilità del sanitario, nel caso in cui l’evento probatorio si sia manifestato a seguito di imperizia e il suddetto medico abbia onorato fino in fondo le raccomandazioni, previste e tutelate dall’organo legislativo. Ovvero, si fa riferimento alle corrette pratiche clinico-assistenziali, che devono essere rispettate da qualsiasi tipologia di soggetto sanitario, al fine ultimo di garantire e salvaguardare la salute di tutti i cittadini o di tutti i pazienti ospedalieri.
Il nuovo regolamento ha dato vita, inoltre, ad una serie di operazioni amministrative assai rilevanti, tra cui:
– la regolamentazione dell’intera attività di gestione del rischio da parte del medico, presumendo, però, che le strutture sanitarie propongano sempre una congrua mansione di monitoraggio, prevenzione, controllo e governo del fattore aleatorio;
– l’obbligo nei confronti delle direzioni sanitarie di procurare la documentazione sanitaria, a tutti quei pazienti che ne faranno esplicita richiesta entro un termine massimo di 7 giorni;
– l’affidamento delle linee guida non solo verso le Società scientifiche di maggior spicco, ma anche verso gli altri enti ed associazioni di tipo tecnico-scientifico, preoccupate del corretto svolgimento delle professioni sanitarie.
In definitiva, rispetto alla precedente trattazione giuridica della Legge Balduzzi, la Legge Gelli-Bianco ha:
- Delimitato la responsabilità sanitaria alla sola colpa grave per i medici, i quali prestano la propria attività lavorativa nelle strutture pubbliche o in quelle private;
- Imposto all’intero comparto strutturale la sottoscrizione di una polizza assicurativa RC professionale;
- Coinvolto nella prima linea d’azione le strutture sanitarie, nello sfortunato caso in cui ci sia di mezzo la responsabilità medica, di un proprio operatore;
- Permesso, che le buone pratiche siano un elemento di assoluto valore per la valutazione della responsabilità.
QUALI AZIONI COPRE LA POLIZZA PROFESSIONALE MEDICI
I sinistri constatati sulle assicurazioni professionali dei medici, hanno a che fare con la condotta erronea (di tipo colposa) del medico, oppure, con una condotta omissiva. Come ad esempio nel caso di:
- errore tecnico in una prestazione chirurgica, che provochi un grave handicap del paziente, o comunque, ne comprometta la sua salute;
- sbaglio della terapia, aggravando in maniera irreversibile la patologia, diagnosticata al paziente;
- erronea diagnosi in un caso urgente, la quale comporta gravi danni al soggetto infermo;
- intervento di tempestiva rapidità in tutte le ipotesi, che lo richiedono;
- omissione o non curanza del rispetto delle principali linee guida sancite;
- mancata o inesatta acquisizione del consenso informativo o di una cartella clinica affidabile.