Chi ha l’obbligo di un’Assicurazione Professionale RC?
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L’Assicurazione Professionale RC tiene indenne l’assicurato. Secondo le norme legislative che ne hanno previsto l’obbligo, dai danni che potrebbe causare a terzi nell’esercizio della sua professione.
Assicurazione Professionale RC
Rilevante sia sul piano contrattuale (privatistico) che su quello disciplinare (pubblicistico). L’obbligo di stipulare una polizza di RC Professionale vale dunque per le attività svolte, anche occasionalmente, dal professionista. Che mette le sue prestazioni a disposizione di un committente pubblico o privato. Ma chi è tenuto ad assicurarsi con la polizza di Responsabilità Civile Professionale?
L’obbligo della polizza RC Professionale
I soggetti obbligati a sottoscrivere un’Assicurazione Professionale non sono, in modo indifferenziato, tutti i professionisti iscritti agli Albi. Ma solamente quelli che esercitano la professione:
- in modo effettivo, che abbiano cioè almeno un cliente;
- e in forma autonoma, ovvero che si possano qualificare come liberi professionisti e non esercitino come lavoratori dipendenti, pubblici o privati.
In altre parole. Se un professionista iscritto all’Albo di riferimento della categoria eseguirà in proprio un’attività di carattere professionale. Sarà tenuto a munirsi di un’idonea polizza assicurativa. Fornendo altresì prova dell’effettiva esistenza e consistenza della polizza stessa.
Casistiche particolari
Ora che abbiamo esaminato la regola generale, possiamo prendere in considerazione alcuni casi particolari. Ecco alcune delle domande più frequenti che ci vengono poste relativamente alla questione dell’obbligo di assicurazione RC Professionale.
Il professionista che esercita in forma saltuaria e occasionale ha l’obbligo di assicurarsi?
L’obbligo di assicurazione esiste anche per i professionisti che esercitano in forma saltuaria. Oppure occasionale. Anche nei confronti di parenti o amici. E nei casi in cui non viene percepito alcun compenso a fronte della prestazione. Laddove questo sia consentito e ferme restando le implicazioni deontologiche delle prestazioni professionali gratuite.
Il professionista dipendente, pubblico o privato, ha l’obbligo di assicurarsi?
Non essendo direttamente titolare dell’incarico ricevuto, poiché svolge la propria attività con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un datore di lavoro (pubblico o privato), il professionista non è tenuto alla stipula di una personale polizza assicurativa. Quanto appena detto vale anche nel caso in cui l’attività del professionista abbia una rilevanza esterna [N=A]. In altri termini, viene meno in questi casi il presupposto dell’assunzione della titolarità dell’incarico professionale, da cui consegue l’obbligo di assicurazione.
Chi deve assicurarsi in questi casi?
Sarà il datore di lavoro ad assumersi l’onere della copertura assicurativa. Affinché la copertura assicurativa sia valida anche a favore del proprio dipendente/professionista, è necessario che nella polizza sia prevista esplicitamente tale estensione. Oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Il professionista dipendente che esercita anche la libera professione ha l’obbligo di assicurarsi?
Se il rapporto di lavoro contempla la possibilità di svolgere attività professionale in proprio, sarà necessario avere la propria polizza di assicurazione per la Responsabilità Professionale.
Se dipendente pubblico?
Nel caso di dipendenti pubblici che svolgano la propria attività lavorativa in regime di part time non superiore al 50%, è previsto l’obbligo della polizza assicurativa a copertura dell’attività svolta al di là del rapporto di subordinazione.
Un collaboratore di uno studio in via continuativa ha l’obbligo di assicurarsi?
Anche in questo caso, dipende dalla natura contrattuale del rapporto di lavoro. Qualora il rapporto sia legato da un’attività di consulenza e/o in regime di Partita Iva, sarà necessario dotarsi di una propria polizza di Responsabilità Civile Professionale – anche se lo studio è l’unico committente. Il professionista dovrà dichiarare all’assicuratore il totale del proprio fatturato. Si può dire la stessa cosa ove il collaboratore/consulente dello studio figuri nominalmente tra i sottoscrittori di elaborati progettuali o altre prestazioni con rilevanza esterna. Al collaboratore che opera come dipendente si estendono invece in toto le considerazioni esposte in precedenza.
Società di ingegneria o società tra professionisti (STP): chi ha l’obbligo di avere una polizza di Responsabilità Civile Professionale?
L’obbligo di assicurarsi è in capo alla Società di ingegneria, che sarà tenuta a sottoscrivere una polizza assicurativa. Pertanto, i singoli soci risulteranno coperti da tale polizza, che dovrà essere prevista a livello statutario.
Il professionista che assume l’incarico di Consulente tecnico d’ufficio (CTU) ha l’obbligo di avere una polizza di Responsabilità Civile Professionale?
Poiché il rapporto di lavoro è basato sul generale dovere di correttezza e diligenza, ne consegue un diritto al risarcimento a favore dell’eventuale danneggiato che dimostri di aver subito un pregiudizio per effetto dell’attività svolta. Perciò, anche se l’incarico di CTU non è collegato ad un rapporto contrattuale con le parti ma conferito direttamente dal Tribunale, sarà necessario avere una copertura assicurativa professionale per danni a terzi.
Il professionista che svolge attività di docenza o ricerca ha l’obbligo di assicurarsi?
Se le attività di docenza e ricerca sono svolte nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato (ad esempio nei confronti di università, istituti scolastici, enti di ricerca, ecc.), non vige l’obbligo di assicurarsi: in questi casi sarà l’Ente stesso a doversi dotare di una polizza di Responsabilità Civile Professionale. Diverso il caso in cui l’attività di docenza sia collegata ad un rapporto contrattuale: qui la responsabilità discende dalla non corretta esecuzione, che possa costituire pregiudizio per il cliente/committente. Un esempio: il ritardo non giustificato nell’esecuzione dell’incarico. Ma stiamo parlando di una responsabilità residuale rispetto a quella derivante dal mancato rispetto delle condizioni di svolgimento dell’incarico, stabilite in via contrattuale. L’attività di partecipazione a convegni, al contrario, non prevede per sua natura obblighi di copertura assicurativa.
Asseverazioni e obbligo di polizza RC Professionale
Un altro caso particolare è rappresentato dall’attività di asseverazione, argomento diventato piuttosto attuale relativamente al Superbonus 110% (leggi qui il nostro approfondimento. Per ottenere il Superbonus 110% inserito nel decreto Rilancio, è necessario il rilascio dell’asseverazione, la certificazione del rispetto dei requisiti tecnici e dell’idoneità delle spese per gli interventi effettuati. L’asseverazione viene rilasciata da un tecnico qualificato. Parliamo perciò di ingegneri, architetti, geometri, ecc. Ma ecco il punto fondamentale: per rilasciare l’asseverazione, il tecnico qualificato dovrà avere una polizza di Responsabilità Civile Professionale con un massimale non inferiore a 500.000 €.
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