Atti Vandalici In Condominio: Chi Paga Il Risarcimento?
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Atti vandalici in condominio: purtroppo può succedere. Ma chi paga se capita un’eventualità del genere? In questo articolo cercheremo di fornirti tutte le spiegazioni e i suggerimenti necessari. A far fronte a una situazione simile. Buona lettura!
Atti Vandalici in condominio: chi paga?
Si sono verificati degli Atti Vandalici in condominio: chi paga? L’Amministratore di Condominio, tutti i condòmini o soltanto il condòmino che ha subito il danno? L’argomento è complesso. Poiché abbraccia una casistica eterogenea e assai diversificata. In linea di principio, possiamo dire che il risarcimento per Atti Vandalici in condominio dovrebbe spettare alla persona che ha causato il danno materiale ad una parte comune dello stabile.
Per parti comuni intendiamo:
- citofono;
- campanello;
- portone;
- muri e scale;
- finestre;
- cassette postali.
Il problema è che, nella maggior parte dei casi, il danno è causato da ignoti. Spesso bande micro-criminali, gruppi di manifestanti o ladri. In questi casi saranno tutti i condòmini a dover riparare la cosa danneggiata. Partecipando alla spesa in proporzione secondo i millesimi di proprietà. Se il bene vandalizzato non è condominiale, chi paga il risarcimento per gli atti vandalici è il proprietario.
Atti vandalici da parte di inquilini
Per quanto possa sembrare assurdo, talvolta sono gli stessi inquilini del palazzo a vandalizzare il condominio. La difficoltà, in circostanze come queste, è identificare l’inquilino che ha causato il danno. Qualora ci si riuscisse. Sarebbe lui a dover addossarsi il risarcimento degli atti vandalici in condominio, effettuati ai danni delle parti comuni dell’edificio. In caso contrario, saranno sempre tutti i condomini a doversi dividere le spese. Una possibile soluzione sarebbe quella di installare un sistema di video-sorveglianza. In modo da poter identificare chi ha effettivamente compiuto gli atti di vandalismo in condominio.
Cosa dice la legge?
Ipotizziamo che si verifichi uno dei seguenti casi di vandalismo. Ai danni di una parte comune del condominio. O di una cosa privata custodita all’interno del condominio.
- vettura rigata volontariamente da un inquilino nel parcheggio;
- porta d’ingresso sfregiata o cassetta della posta divelta;
- pareti dell’androne o dell’ascensore vandalizzate.
Ogni qual volta simili atti vandalici vengono effettuati volontariamente. E quindi con dolo non sono considerati reato. Di conseguenza non potrai querelare il colpevole. Ma potrai soltanto avviare una causa civile. Sperando di ottenere così il risarcimento del danno per atti vandalici.
Il modo più efficace per tutelare il patrimonio personale dei condòmini è
Stipulare una Polizza Globale Fabbricati. Che sia dotata di una particolare estensione di garanzia: l’Assicurazione per Atti Vandalici in condominio. Mediante la sottoscrizione di questa polizza, sarà la compagnia a farsi carico delle spese. Necessarie alla riparazione o al ripristino delle parti comuni dell’edificio. Danneggiate dagli Atti Vandalici. Il mercato assicurativo ha da tempo creato dei prodotti. Pensati appositamente per venire incontro a chi abita o gestisce un condominio. Basti citare le soluzioni assicurative ideate da Unipol o Reale Mutua. Nei prossimi paragrafi approfondiremo meglio l’argomento. Stipulando questa polizza, in caso di danni alle parti comuni del fabbricato, chi paga il risarcimento per gli atti vandalici in condominio sarà l’assicurazione.
Denuncia per Atti Vandalici in Condominio: il ruolo dell’amministratore
A chi spetta fare la denuncia per atti vandalici in condominio? Partiamo dal presupposto che l’amministratore di condominio ha il compito di adoperarsi. Non solo per la gestione delle cose comuni. Ma anche per la custodia di esse. Quando si verificano degli atti vandalici all’interno del condominio tanto l’amministratore quanto i singoli condòmini possono procedere. Alla denuncia contro ignoti. Certo, poter allegare alla denuncia destinata alle forze dell’ordine anche delle prove fotografiche e videografiche sarebbe assai utile. La raccolta delle prove diventa ancora più essenziale quando si vuole procedere con la segnalazione del sinistro alla propria compagnia assicurativa. La denuncia del sinistro per gli atti vandalici compiuti contro il fabbricato condominiale deve essere inoltrata dall’amministratore entro 3 giorni dall’accaduto.
Tutelare il patrimonio dei condòmini con la Polizza Globale Fabbricati
Quando si decide di proteggere il proprio condominio con la Polizza Globale Fabbricati, bisogna scegliere con cura a quale compagnia affidarsi.
Ma non basta
Bisogna anche riflettere con attenzione su quali garanzie andare ad inserire nel contratto. La garanzia “Incendio”, chiamata anche più genericamente “Danni ai beni” rappresenta il fulcro di una polizza condominiale che si rispetti. Il punto è. Ma la sezione Incendio di un’Assicurazione Condominio copre anche i danni causati dagli Atti Vandalici? La risposta è no. A meno che non si aggiunga in polizza un’estensione specifica. Chiamata “Atti Vandalici”. Infatti, nei fascicoli informativi delle compagnie si legge. Che i danni causati alle parti comuni del fabbricato condominiale da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio organizzato e atti vandalici e dolosi non sono coperti dalla garanzia Incendio. L’unica maniera per ottenere un risarcimento per atti vandalici dalla propria compagnia è quello di estendere la rete di protezione. Offerta dall’Assicurazione Condominiale mediante l’aggiunta dell’estensione Atti Vandalici.
Cosa copre l’Assicurazione Atti Vandalici?
L’Assicurazione Atti Vandalici in condominio indennizza i danni materiali e diretti al fabbricato condominiale derivanti dai seguenti eventi:
- atti vandalici e dolosi;
- sabotaggio.
La garanzia si attiva in tutela del condominio. Anche se i danni avvengono in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse. Compresi quelli effettuati a seguito di incendio, esplosione e scoppio. La garanzia Atti Vandalici vale anche per quei danni avvenuti nel corso di occupazione non militare del condominio.
Le compagnie, è giusto ricordarlo, impongono al contraente anche delle esclusioni
Unipol, tanto per fare un esempio, non risarcisce i seguenti danni:
- deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
- conseguenti a furti, tentati furti, rapine, estorsioni;
- che hanno avuto luogo durante una confisca o un sequestro delle cose assicurate;
- causati da atti terroristici.
A questo punto è chiaro che la domanda iniziale da qui ha preso spunto questo articolo. E cioè “ma in caso di Atti Vandalici in Condominio, chi paga?”.
Può trovare la risposta più sensata nella seguente considerazione
A pagare il risarcimento sarà la tua compagnia. Sempre che il tuo palazzo abbia stipulato una polizza condominiale che comprenda al suo interno la garanzia Atti Vandalici in condominio.
Quanto costa al Condominio un’Assicurazione Atti Vandalici?
Iniziamo subito ricordando che l’Assicurazione Atti Vandalici per fabbricati condominiali prevede, in caso di sinistro, una franchigia. Ed uno scoperto che resteranno a carico dei condomini. La franchigia è la somma di denaro fissa. Al di sotto della quale il condominio non otterrà alcun risarcimento dalla compagnia.
Esempio:
il tuo condominio riscontra un danno al citofono pari a 80 euro. La franchigia prevista dalla polizza è di 100 euro. La garanzia Atti Vandalici non si attiva. E l’importo destinato alla riparazione del citofono sarà interamente a carico dei condomini.
Altra ipotesi:
il danno al citofono è di 200 euro. In questo caso, il pagamento dell’indennizzo sarà di 100 euro. E non di 200 euro. Poiché al danno verrà sottratto l’importo della franchigia che è di 100 euro. Fatta questa premessa, il costo di un’Assicurazione Atti Vandalici per Condominio è di per sé irrisorio. Meno di 10 euro al mese. Si va ad aggiungere al premio dovuto alla compagnia per la sottoscrizione della garanzia Incendio.
Lo ricordiamo
La garanzia Atti Vandalici può essere acquistata solo come estensione della sezione Incendio di una Polizza Globale Fabbricati. Il cui costo, a sua volta, dipende da svariati fattori
Tra cui:
- comune dove sorge il condominio;
- numero di appartamenti;
- piani;
- uso del fabbricato;
- anno di costruzione/ristrutturazione;
- massimale.
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