ASSICURAZIONE RC PROFESSIONALE SERVIZI INFORMATICI
In una società contemporanea sempre più digitalizzata, improntata alla spinta innovativa e dipendente dalla tecnologia, emergono con maggiore influenza i fornitori di servizi informatici, i quali svolgono presso le società, oppure in qualità di soggetti autonomi, un ruolo di dinamica operosità all’interno di una nuova visione evolutiva. Alla pari di ogni altra categoria di professionisti, anche il fornitore di IT, però, può essere assoggettato alla richiesta di risarcimento da parte di soggetti terzi in quanto civilmente responsabile. Per questa ragione il libero professionista, il quale si occupa di fornire servizi informativi è obbligato a stipulare un’assicurazione RC professionale.
In particolar modo, il fornitore di IT è vincolato, secondo le disposizioni giuridiche, a firmare un contratto assicurativo, che sia in grado di controbattere ad ipotetiche richieste di risarcimento, poste in essere dai suoi stessi clienti per errori, sinistri o colpe generate durante lo svolgimento della rispettiva mansione lavorativa. La finalità, che si cela dietro allo stringente obbligo di concludere con la compagnia una polizza assicurativa di questo tipo, è quella di tutelare e proteggere l’assicurato da possibili richieste di risarcimento per danni patrimoniali, ricevuti sia da soggetti terzi che dai clienti.
Le attività tipiche di protezione, previste in ciascun contratto, fanno riferimento:
– alla gestione e amministrazione dei servizi di dominio;
– all’elaborazioni dati ed informazioni per conto e nome di terzi;
– alla fornitura di servizi internet, o comunque, di attività collegate al computer;
– alla distribuzione, commercializzazione e cessione di software prodotti da terzi;
– all’analisi, consulenza, sviluppo e progettazione;
– all’installazione, manutenzione e cessione di hardware e componenti hardware, prodotti ad opera di terzi soggetti.
Inoltre, l’assicurazione RC professionale garantisce la sicurezza, in seguito, non solo dell’assicurato, ma anche degli eventuali collaboratori o dipendenti (partner di sviluppo per la società), i quali ricoprono attività collegate alla messa a disposizione di servizi informatici. In più, viene tutelata qualsiasi tipologia di pretesa risarcitoria, inoltrata nei confronti dell’assicurato per sinistri cagionati da aziende e professionisti indipendenti, da lui stesso incaricati in qualità di subappaltatori del progetto informatico.
STRUTTURA E FORMULA DELLA POLIZZA
Tutte le polizze professionali per i fornitori di servizi informatici sono sviluppate secondo la formula claims made, ovvero concepite per coprire le richieste di rimborso, sopraggiunte all’assicurato nel corso del periodo di vigenza dell’assicurazione per fatti o circostanze, le quali sono comprese all’interno della retroattività prevista dalle note del contratto assicurativo medesimo.
Oltre a questa versione standard di polizza sono oggi in vigore le polizze copyright, che hanno il compito di coprire i danni causati a terzi dalla violazione colposa (di fatto, non intenzionale) di diritti d’autore, marchi di fabbrica e brevetti di disegno. Esistono, poi, la polizza privacy, la quale agisce nel caso di mancato rispetto della normativa sulla privacy e quella sui virus informatici, che protegge l’assicurato dai danni provocati, colposamente, per la trasmissione di virus informatici, determinando la perdita o la cancellazione di dati per il cliente.
Infine, ricordando come il premio annuale da corrispondere alla compagnia viene commisurato sulla base del fatturato del professionista, il massimale minimo garantito e previsto oggi dalla legge, si avvicina ai 250.000 euro.