Assicurazione edilizia: cosa dicono le leggi italiane ed europee
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Uno sguardo al piano normativo vigente in ambito di assicurazione edilizia
Per quanto riguarda l’assicurazione edilizia funziona così
- RD 262 del 16/03/42 presente nel Libro Quarto del Codice Civile;
- Legge 210/2004;
- DL 163/2006.
Se un caso specifico non trova risoluzione in queste norme. Oppure se un caso specifico trova soluzioni differenti o dubbie in queste norme si attinge a quella considerata legge suprema in ambito di assicurazione per il settore edile. Ossia la Direttiva 2004/18/CE.
Perché si agisce così?
L’Italia, a partire dai primi del 2000 con l’ingresso della moneta unica europea Euro, sta cercando di aggiornarsi e di omologarsi all’Europa in tutti i settori. Questo non sempre è possibile né facile. Per motivi culturali, economici, politici e sociali. Ma anche perché le direttive cambiano ed evolvono continuamente. Questo rende praticamente impossibile un livellamento di tutti i Paesi appartenenti alla CE. In alcuni settori, ad esempio quello edilizio, l’Italia non è ancora del tutto allineata all’Europa. Ecco perché può accadere che alcune situazioni risultino dubbie, non considerate o addirittura trattate in maniera diversa dalle norme nazionali. Quando ciò succede, per risolvere la controversia, ci si affida al testo unico europeo. Che fa fede a prescindere dalle norme locali.
Polizza edilizia per le aziende che lavorano nel pubblico
Una prima differenziazione per quanto riguarda l’assicurazione edilizia consiste nello scindere le aziende edili che lavorano nel pubblico e quelle che lavorano nel privato.
Le ditte edili che lavorano ad opere/appalti pubblici devono, obbligatoriamente, accendere polizze su:
- fideiussioni (tutte le tipologie: provvisorie, definitive, a svincolo);
- cauzioni/acconti di qualsiasi genere;
- SAL (Stato Avanzamento Lavori);
- CAR (Constructor All Risk);
- RCT (Responsabilità Civile Terzi);
- RCO (Responsabilità Civile Operatori Esterni)
Perché?
Le ditte edili che accettano di lavorare per la realizzazione di opere pubbliche accedono al lavoro grazie alle gare d’appalto. Questo significa, in soldoni:
- lavori grossi, importanti;
- tempi di realizzazione lunghi;
- investimenti, e quindi guadagni, quantificati in grandi cifre;
- responsabilità non solo professionale ma anche politica, urbanistica, sociale in quanto l’opera finita ma anche il progetto e tutto il processo di realizzazione sarà giudicato da tutto il Paese;
- pagamenti tramite acconti, rate, finanziamenti, fondi.
Questo vuol dire che la ditta dovrà assicurare i suoi introiti. Per tutelarsi in caso, improvvisamente, i lavori vengano bloccati o i fondi per finanziarli subiscano ritardi. Inoltre, bisognerà che la ditta si tuteli completamente da qualsiasi tipologia di rischio.
Le ditte che lavorano con i privati, invece
Devono, obbligatoriamente, assicurarsi solo per la RCT. Tuttavia è caldamente consigliato che valutino anche la possibilità di sottoscrivere una polizza completa come quella imposta a chi lavora con il settore pubblico. Proprio per avere lo stesso trattamento e le stesse tutele. Pensiamoci un attimo. Cosa succede se un cliente commissiona la costruzione di una casa e, a metà dei lavori, per qualche motivo rimane disoccupato e non paga più il mutuo? Il lavoro già fatto, e l’investimento (operai, materiali, tempo) viene perso? Senza assicurazione SAL, purtroppo, sì, può succedere. O, comunque, per ottenere i compensi è possibile che si finisca in tribunale e che si vedano i propri soldi dopo anni e dopo averne spesi altrettanti in avvocati.
Riassumendo
Una ditta edile è sottoposta, obbligatoriamente, ad accensione di polizza assicurativa. Così come, ormai, qualsiasi lavoratore. Che sia dipendente, libero professionista o rappresentante di un’impresa/ditta/azienda. In questo caso, quindi, il titolare dell’azienda edile dovrà accendere l’assicurazione edilizia tenendo conto della tipologia di lavori ai quali si dedica: pubblici o privati. Una volta stabilito questo si passa allo step successivo: l’assicurazione sul lavoro stesso. Anche qui bisogna distinguere: i lavori svolti dall’azienda di che tipo sono?
Piccola edilizia
Pensiamo agli artigiani che si occupano di piccola edilizia. Quindi: manutenzione, edilizia domestica, falegnameria, muratura, carpenteria leggera. In questo caso, a parte l’assicurazione RC professionale su tutti gli operai che partecipano ai lavori, è importante stipulare la RCT. Che interverrà in tutte quelle situazioni, che purtroppo accadono spessissimo, in cui si arreca un danno a qualcuno/qualcosa mentre si lavora.
Esempi
- Si va a casa del cliente e, trasportando materiali, si rovina il muro, si rompe una porta, una finestra o cade qualcosa di pesante e rompe una piastrella.
- Facendo manovra con il furgone per scaricare materiali si urta l’auto del cliente parcheggiata di fianco o si urta il cancello.
- Il cliente si provoca una ferita inciampando in qualche utensile o camminando sui materiali e sulle macerie nell’area dove si sta lavorando.
Cose che possono succedere, che generalmente non sono particolarmente gravi e che vengono risolte mettendosi d’accordo e rimborsando il denaro quantificato dal danno. Però, se ogni volta che accade un piccolo incidente l’azienda edile deve sborsare di sua tasca il risarcimento, rischia, a fine anno, di aver pagato più di quanto abbia incassato. La polizza RCT serve a questo. Si attiva in tutte queste circostanze e provvede a risarcire chi ha subito danno.
Grande edilizia
Invece, le aziende che si occupano di realizzare grandi opere e allestiscono cantieri per poterlo fare, dovranno pensare anche all’assicurazione sul cantiere stesso. Che è una polizza, spesso corredata dalla CAR (Constructor All Risk), che tutela da qualsiasi problematica o incidente possa avvenire lavorando in campo edile. Parliamo quindi anche di scoppi, crolli, situazioni che potrebbero provocare danni per cifre impossibili da risarcire senza l’aiuto dell’agenzia assicurativa alle spalle.
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