GLI IMPEGNI DI RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE A CARICO DEGLI AVVOCATI
Trattandosi di una professione, particolarmente, rilevante nei confronti non soltanto dei clienti, ma anche e soprattutto verso gli interessi dell’intera comunità, qualunque avvocato dovrebbe considerare ogni aspetto della sua attività lavorativa, ricordando, sempre, quelli che sono i suoi impegni di responsabilità professionale.
Nel presente articolo si cercherà di fare chiarezza sulla “buona norma di condotta” per gli avvocati, tenendo in considerazione anche le nuove disposizioni in materia giurisprudenziale, le quali, di fatto, obbligano tutti i legali, regolarmente inscritti all’Albo Forense, a munirsi di un’opportuna polizza assicurativa di Responsabilità Civile (Dpr n. 137/2012). L’analisi verrà condotta, nello specifico, idealizzando i 3 principi chiave, che vengono presi come punto di riferimento in qualsiasi tipologia di contratto.
- OBBLIGO D’INFORMAZIONE, SPINTA E CONVINCIMENTO
Il primo grande dovere al quale dovrebbe sottoporsi un brillante avvocato è quello dell’obbligo di informazione nei confronti dei suoi clienti. Generalmente, quando si fa riferimento al dovere di informazione, si tengono in considerazione anche le varie fasi di sollecitazione e di dissuasione, che spesso possono creare dei dissidi interni tra avvocati e clienti. Il peso, che grava sulle spalle dell’avvocato, è quello di avvisare il cliente in ordine alle questioni di fatto o di diritto, le quali possono ostacolare, in maniera più o meno accesa, il compimento di una particolare tipologia d’interesse. Rientrano in questo obbligo informativo, altresì, gli eventuali rischi legali dell’operazione.
- LA DILIGENZA PROFESSIONALE, art.1176 del c.c.
Entrando nello specifico della particolare attività lavorativa dell’avvocato, l’inadempimento del professionista deve essere analizzato sotto la lente di ingrandimento dei suoi doveri, i quali riguardano il corretto svolgimento della professione, nonché, la corretta applicazione del concetto di diligenza professionale. Infatti, il comportamento dell’avvocato dovrebbe dar luogo al principio generale della diligenza, tipica del buon padre di famiglia. Questo parametro di coscienziosità è stato predisposto dall’art. 1176, II comma, del c.c. e deve essere confrontato con la natura stessa dell’attività esercitata. In questo modo è possibile affermare, che la diligenza professionale, da impiegare nello svolgimento dell’attività di avvocato, debba essere di tipo medio.
- LA RESPONSABILITA’
Nel caso in cui capiti, che il difensore si accorga della infondatezza della pretesa o delle ragioni vantate dal cliente, egli dovrà dargliene comunicazione nei tempi più brevi possibili, adempiendo ai suoi obblighi di responsabilità, secondo quanto stabilito dall’art. 96 del codice di procedura civile. La responsabilità, basata sulla non comunicazione al cliente circa l’infondatezza delle sue pretese, ha natura contrattuale (e, pertanto, non precontrattuale), poiché, l’accertamento preliminare, svolto sul cosiddetto “fumus boni iuris” è oggetto di un’obbligazione emergente dal contratto d’opera intellettuale, che viene stipulato dall’avvocato con il cliente.
La giurisprudenza valuta in modo rigoroso la responsabilità dell’avvocato, in particolar modo, facendo riferimento ad un’analisi dettagliata dell’aspetto preliminare, sorta sulla controversia iniziale. Questo avviene, essenzialmente, perché si richiede, che di norma il libero professionista fornisca al cliente tutti gli elementi utili, affinché quest’ultimo possa determinare con cognizione di causa, se ha intenzione o meno di instaurare il giudizio, arrivando a configurare una responsabilità professionale anche nel caso in cui sussista un’ipotesi di colpa lieve.