Assicurazione professionale architetti
Analizziamo in dettaglio la struttura finanziaria di una polizza assicurativa a tutela professionale degli architetti, ponendo particolare attenzione ad alcuni elementi chiave del contratto, quali: la franchigia, il massimale, le garanzie, il regime temporale e la retroattività.
Ricordando che la sottoscrizione di un’assicurazione RC professionale, è divenuta obbligatoria a partire dal 13 agosto 2013, sotto le indicazioni del Dpr n. 137/2012, i liberi professionisti, regolarmente iscritti all’albo degli architetti, nonché, titolari di partita iva, possono stipulare un’opportuna polizza.
Nonostante la violazione di questa particolare disciplina, costituisca un illecito disciplinare, esiste ancora un gran numero di persone, che non ha stipulato un contratto di assicurazione RC professionale. Per questo motivo risulta importante mettere in evidenza i punti salienti del contratto, al fine ultimo di determinare la massima conoscibilità e trasparenza nei confronti dei soggetti coinvolti.
Il primo assetto da verificare è quello dell’impostazione contrattuale della garanzia. L’impostazione, tipica, da preferire è quella “dell’ALL RISK”, capace di coprire tutti i danni di natura materiale, corporale o patrimoniale, derivanti dal normale svolgimento dell’attività di architetto, tranne ciò che è espressamente escluso da contratto. Le esclusioni tipiche possono avere a che fare con fatti già noti e non dichiarati nel questionario di valutazione, oppure con fatti posti in essere antecedentemente la data di retroattività convenuta. Grazie a questa formula, inoltre, è possibile accedere ad una soluzione assicurativa direttamente con la Lloyd’s di Londra e con i suoi servizi annessi (customer care, gestione sinistri), ottenendo poi ulteriori coperture, molto spesso personalizzate al singolo caso.
Il secondo elemento d’interesse è quello della franchigia, ovvero la parte di risarcimento a carico esclusivo dell’assicurato. In tal senso, è bene preferire franchigie a base fissa, piuttosto che quelle espresse in valore percentuale.
Il terzo punto rilevante è quello che riguarda il massimale, il quale dipende dal tipo di attività svolta. Ovviamente, sarà necessario avere un massimale adeguato alle prestazioni, abitualmente portate a termine dal professionista.
Infine, l’ultimo nodo cruciale fa riferimento alla retroattività e alla tutela postuma. Di fatto, con la retroattività si estende la copertura per le prestazioni professionali svolte anche in passato. Si suggerisce di coprire un ampio periodo retroattivo, come ad esempio dieci o quindici anni, oppure di ricorrere ad una retroattività illimitata, la quale è, sicuramente, la tutela più rassicurante. La questione della “postuma”, al contrario è la garanzia relativa al periodo nel quale si cessa la propria attività professionale. Anche in questo caso è consigliabile un lungo periodo, sempre compreso tra i dieci e i quindici anni, durante i quali l’architetto sarà coperto per le attività svolte quando era ancora in fase lavorativa.
ESEMPI DI ALCUNI PACCHETTI STANDARD
Nonostante ogni contratto possa essere modificato ed adeguato ad un caso specifico, seguendo le esigenze dell’assicurato, esistono alcuni pacchetti standard di assicurazione, utilizzabili come esempi. Essi fanno riferimento alle caratteristiche specifiche della polizza come il massimale, i premi lordi o la franchigia.
La Tokio Marine Europe S.A, sotto la supervisione della Lloyd’s di Londra, prevede la possibilità di stipulare due pacchetti assicurativi per la professione degli architetti: il primo, che prenda in considerazione solo la progettazione e l’adempimento di fattori burocratici e il secondo, capace al contrario di considerare ogni aspetto.
In particolar modo, viene pagato un premio variabile in relazione al fatturato del soggetto (tra i cinquantamila e i due milioni di euro), comprendendo una franchigia fissa, che parte dai cinquecento euro e raggiunge un massimale di duecentocinquantamila, per poi salire di spessore.
Viene poi garantita una retroattività di cinque anni, con la possibilità di estenderla a dieci, o di renderla illimitata, versando un 10-15% in più sul premio originario. La postuma, invece, è fissata a dieci anni e corrisponde ad un 250% del premio nel caso in cui si decida di cessare l’attività, oppure per decesso dell’assicurato.
Infine, si sottolinea il vantaggio concesso alla categoria Junior di architetti (la cui età non superi i 35 anni), di poter risparmiare circa il 13% sul premio da versare.