PERITI INDUSTRIALI: LA NUOVA POLIZZA RC PROFESSIONALE
Le richieste di stipulare un contratto d’assicurazione, nel caso particolare, quelle facenti riferimento alla responsabilità civile professionale, vengono concesse per legge a condizioni favorevoli nei confronti di tutti quei soggetti, regolarmente, inscritti presso l’albo dei periti industriali.
La conclusione degli accordi di base assicurativa, fa riferimento alle disposizioni dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica (reso ufficiale in Gazzetta il 7 agosto del 2012, con la legge n° 137), il quale, oltre a prevedere l’obbligo di disporre di un’adeguata assicurazione, concede la possibilità ai consigli nazionali e agli enti previdenziali di negoziare idonee convenzioni collettive nazionali. Il professionista, allo stesso tempo, è chiamato a manifestare queste disposizioni, ricordando al soggetto terzo, nonché, suo cliente, che nel momento in cui si assiste all’esecuzione di un incarico, esistono degli estremi di polizza professionale in grado di tutelarne l’attività lavorativa. Si ricorda, oltretutto, che la violazione di questa specifica disposizione, costituisce un illecito disciplinare ai sensi del DPR 137/2012.
Un altro tema di profonda rilevanza è quello che riguarda la TUTELA LEGALE, la quale consente all’assicurato di poter disporre di un legale personale, in caso di ordinanza giudiziale. In particolar modo, si potrà godere, se necessario, di un rimborso di tutte le spese legali e peritali, stragiudiziali e giudiziali, ivi compreso l’accertamento tecnico preventivo (ATP), necessarie alla tutela dei propri diritti e dei propri interessi a seguito di negligenze, fortuitamente, collegate con l’attività del perito.
PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Si parte da un costo contenuto, del valore medio di euro 250, grazie al quale coprire un massimale fissato a 250.000 euro. In virtù di queste credenziali, la franchigia, non opponibile al cliente danneggiato, propone una percentuale del 10% su un minimo di € 1.500 e un massimo standard del valore di € 5.000
Per quanto riguarda, invece, le garanzie, esse possono coprire tutti i rischi derivanti dall’attività di un perito, come ad esempio le attività previste dal D.lgs.81/2008, tipo la funzione di certificatore in materia energetica o acustica, nonché, l’attività di amministratore di condominio ad eccezione, però, di ciò che non è espressamente previsto all’interno dalle note del contratto.
Il perito, stipulando un’assicurazione RC professionale, potrà, poi, usufruire della retroattività illimitata, ed ancora di una postuma per cessata attività (nel caso di pensionamento e/o chiusura della partita IVA) di 10 anni, con l’imposizione di un premio del valore tantum pari al 200% sull’ultima annualità, la quale diviene gratuita in caso di decesso dell’assicurato.
La Responsabilità in Solido si determina nel caso in cui l’assicurato fosse responsabile, solidalmente, con altri soggetti. In questi casi l’assicuratore provvederà, personalmente, a rispondere di quanto dovuto in solido nei confronti dell’assicurato, a patto, però, che il soggetto coperto dall’assicurazione non fosse a conoscenza di questi fatti gravosi nel momento della stipula.
Infine, con la Clausola Assenza Competenze, la compagnia si obbliga a tenere indenne il suo assistito dalle richieste di risarcimento avanzate per qualsiasi errore professionale, negligenza o anche omissioni, commessi dal perito durante la propria attività. Nel caso specifico in cui un’autorità giudiziaria competente stabilisca, che il soggetto assicurato abbia operato oltre le proprie competenze professionali, si potrà, ugualmente, beneficiare del risarcimento.